Con due sentenze pubblicate il 14 marzo 2018 dalla Corte di Cassazione, sezioni sesta e terza penale, precisamente la n. 11635 e la n. 11565, si è precisato che per la configurazione del reato di cui all’art. 570 c.p. è necessaria la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.
Occorrerà pertanto, da un lato che l’inadempimento sia serio e protratto nel tempo (da escludersi quindi le ipotesi nelle quali vi siano stati singoli mancati pagamenti o meri ritardi negli stessi), e dall’altro lato la totale assenza di garanzie dirette, quali effettivi versamenti di denaro o atti tesi al soddisfacimento diretto dei bisogni del minore (si è ad esempio ritenuto non escludente il disinteresse del padre nei confronti del figlio l’aver meramente prestato fideiussione bancaria, mai escussa, per il mutuo bancario acceso per l’acquisto della casa destinata ad abitazione dell’ex coniuge e del figlio).
In questo senso si segna il netto distacco tra l’inadempimento della normativa civilistica in materia (art. 12 sexies L. Divorzio) e le conseguenza penali previste dall’art. 570 c.p.